IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge l'ente
gestore  e'  tenuto  ad  adottare  gli strumenti di attuazione di cui
all'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n.  41.  Scaduto
tale termine si fa obbligo alla Giunta regionale di attivare i poteri
sostitutivi previsti dalla legge regionale del 13 maggio 1985, n. 68,
per quanto riguarda i commi da 1 a 7 del citato articolo 7.
   2. Il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n.
41, e' sostituito dal seguente:
   "8. Entro il termine di novanta giorni la Giunta regionale, con il
parere  della I commissione consiliare permanente, approva o respinge
gli strumenti di attuazione adottati".