IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge l'ente gestore e' tenuto ad adottare gli strumenti di attuazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. Scaduto tale termine si fa obbligo alla Giunta regionale di attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale del 13 maggio 1985, n. 68, per quanto riguarda i commi da 1 a 7 del citato articolo 7. 2. Il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, e' sostituito dal seguente: "8. Entro il termine di novanta giorni la Giunta regionale, con il parere della I commissione consiliare permanente, approva o respinge gli strumenti di attuazione adottati".